Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. 71 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli assegni e le indennita' spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.aggiunto: Testo unico-art. 34
tolto: Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ai quali, in questo caso, sara' solo corrisposta una indennita' da stabilirsi anch'essa col regolamento.
tolto: Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1929, N. 94
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art34 · fonte del testo
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