Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025. 177 parole tolte, 13 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: (Articolo 4 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789, e articolo 3 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

tolto: La tariffa, secondo la quale il contributo puo' essere applicato, e' stabilita nel modo seguente:

tolto: Da lire 15 a L. 25,99 non oltre il 5 per cento.

tolto: Da lire 26 a lire 50,99 non oltre il 7 per cento.

tolto: Da lire 51 a lire 200,99 non oltre il 10 per cento.

tolto: Da lire 201 a lire 500,99 non oltre il 15 per cento.

tolto: Da lire 501 a lire 1000,99 non oltre il 20 per cento.

tolto: Da lire 1001 a lire 2000,99 non oltre il 25 per cento.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Da lire 2001 in piu' non oltre il 30 per cento.

tolto: L'aliquota per l'applicazione del contributo a ciascuna delle categorie suindicate non potra' mai essere inferiore a quella stabilita come massima per la categoria precedente.

tolto: La Giunta provinciale amministrativa potra', con la stessa procedura di cui all'articolo primo, ultimo comma, aumentare l'aliquota quando sia stata deliberata in misura insufficiente ai bisogni dell'assistenza civile nel Comune.aggiunto: Testo unico-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art6 · fonte del testo