[1](Art. 19 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell'art. 11, anche se gli immobili sieno sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorita' dell'ipoteca di cui all'art. 9.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art20 · fonte del testo