[1](Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Le disposizioni degli articoli 17 e 18 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnita' a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 22, eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art19 · fonte del testo