Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse indicate in questa legge, purche' ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.
tolto: Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto a risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.
tolto: Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.
tolto: Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale Intendenza di finanza senza che occorrano domande degl'interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art9 · fonte del testo
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