Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' fatta facolta' al Ministro delle Finanze di permettere, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, l'importazione temporanea di qualsiasi oggetto e a qualsiasi scopo, purche' concorrano le seguenti condizioni:
tolto: 1. Impossibilita' o non convenienza di sostituzione con merci simili di diversa origine;
tolto: 2. Possibilita' d'impedire la sostituzione suddetta o altri abusi;
tolto: 3. Certezza che l'importazione temporanea non offenda gl'interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali.
tolto: Alle stesse condizioni potra' permettere la temporanea esportazione, con esenzione da dazio al ritorno, purche' per regola si tratti di oggetti non destinati a ricevere all'estero lavorazioni, che alterino la ragione del dazio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art29 · fonte del testo
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