Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono ammessi all'importazione temporanea in esenzione del dazio di entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, e per le caldaie delle loro macchine a vapore: fogli o lastre di ferro, di ottone e di acciaio, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro, ottone e acciaio in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro, in rame e in ottone, pennoni in acciaio e lamiere di acciaio per fabbricarli, assi di ferro e di acciaio per macchine marine, e pezzi fucinati, come quadri di poppa, armature di timoni e argani di movimento di macchine marine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art26 · fonte del testo
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