Art. 58
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce I diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.
tolto: L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sara' determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art58 · fonte del testo
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