Art. 45
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La tassa che l'Amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati, dovra' comprendere le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui e' ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art45 · fonte del testo
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