Art. 41
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformita' della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici Istituti di credito, ed anche con privati.
tolto: Questi mutui non possono pero' essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Giunta provinciale amministrativa il cui decreto sara' allegato al contratto e ne formera' parte integrante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art41 · fonte del testo
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