Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'articolo 51, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
tolto: L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.
tolto: Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 51, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.
tolto: Il termine sara' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 51, a pena di nullita' qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 51 predetto.
tolto: In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art53 · fonte del testo
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