Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
tolto: Essa e' composta del Sindaco, che la presiede, di quattro commissarii, nei comuni il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.
tolto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.
tolto: Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.
tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
tolto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
tolto: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art37 · fonte del testo
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