Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

tolto: Essa e' composta del Sindaco, che la presiede, di quattro commissarii, nei comuni il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

tolto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

tolto: Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

tolto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art37 · fonte del testo