Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
tolto: Sono parimenti elettori:
tolto: 1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;
tolto: 2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
tolto: nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
tolto: in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
tolto: in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
tolto: in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
tolto: in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
tolto: in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.
tolto: I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.
tolto: La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art21 · fonte del testo
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