Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le provincie non possono contrarre mutui:
tolto: 1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;
tolto: 2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;
tolto: 3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.
tolto: Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.
tolto: Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.
tolto: Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio Provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.
tolto: Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art208 · fonte del testo
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