Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 368 parole tolte, 10 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: Spetta al Consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

tolto: 1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

tolto: 2° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

tolto: 3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

tolto: 4° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;

tolto: 5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;

tolto: 6° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

tolto: 7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: 8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

tolto: 9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

tolto: 10° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';

tolto: 11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

tolto: 12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

tolto: 13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

tolto: 14° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

tolto: 15° Alla creazione di prestiti;

tolto: 16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima;

tolto: 17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

tolto: 18° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

tolto: 19° Alla conservazione dei monumenti o degli archivi provinciali;

tolto: 20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

tolto: 21° Alla conservazione degli edilizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

tolto: Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 175.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art201 · fonte del testo