Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La deliberazione diventa esecutiva se e' rimandata col visto del prefetto o se il decreto di sospensione non e' pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine e' di un mese per i bilanci o per i conti consuntivi.
tolto: Sono pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e' evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.
tolto: Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalita' di cui all'art. 162.
tolto: L'annullamento non potra' essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art164 · fonte del testo
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