Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1866
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1866 al 16 dicembre 2009. 256 parole tolte, 22 parole aggiunte in 9 capoversi.
Convenzione tolto: tra i Ministri delle Finanze e della Marina, contraenti a nome dello Stato, ed il signor Luigi Orlando, per la locazione del regio cantiere di marina in Livorno.
tolto: Firenze, in questo giorno di giovedi' trentuno agosto milleottocento sessantacinque (31 agosto 1865).
tolto: Essendo stato convenuto tra i signori Ministri delle finanze e della marina, ed il signor Luigi Orlando il contratto di locazione e conduzione del regio cantiere di marina in Livorno, e volendo i medesimi far constare dei patti e delle condizioni intese, si addiviene al seguente atto col quale:
tolto: Il signor commendatore Quintino Sella, nella sua qualita' di Ministro delle finanze, ed il signor commendatore Diego Angioletti, nella sua qualita' di Ministro della marina, ed agenti nell'interesse esclusivo dello Stato, per una parte,
tolto: Ed il signor ingegnere Luigi Orlando fu Giuseppe, dimorante in Genova e che per gli effetti tutti del presente contratto dichiara di eleggere domicilio in questa capitale:
tolto: A reciproca accettazione e stipulazione hanno convenuto e convengono quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo concede in affitto all'ingegnere signor Luigi Orlando l'attuale cantiere militare di marina di San Rocco esistente in Livorno, con tutti i locali adiacenti e dipendenti, e con l'uso del canale o darsena che lo bagna. Tale uso e' limitato alla facolta' di occuparlo temporaneamente con navi o galleggianti, ed al diritto di transito di essi.
tolto: Non sono compresi nella locazione gli oggetti mobili e le macchine di proprieta' del Governo ora esistenti nel cantiere, e restano ugualmente al Governo stesso tutti i materiali che ora si trovano nel cantiere medesimo.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1866-05-17;2935~art1 · fonte del testo
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