Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le azioni contro il vettore per perdita, avaria o ritardo, si prescrivono:
tolto: 1. Col decorso di sei mesi, se la spedizione fa fatta in Europa, o sulle coste d'Asia o d'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, o sul canale di Suez;
tolto: 2. Col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altri luoghi.
tolto: Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della riconsegna.aggiunto: Codice di commercio-art. 916 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art916 · fonte del testo
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