Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le azioni contro il vettore per perdita, avaria o ritardo, si prescrivono:

tolto: 1. Col decorso di sei mesi, se la spedizione fa fatta in Europa, o sulle coste d'Asia o d'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, o sul canale di Suez;

tolto: 2. Col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altri luoghi.

tolto: Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della riconsegna.aggiunto: Codice di commercio-art. 916 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art916 · fonte del testo