Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conclusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento della mediazione.
tolto: Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento, dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione, dalla scadenza dell'ultimo pagamento, da farsi dal fallito, secondo il concordato.aggiunto: Codice di commercio-art. 912 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art912 · fonte del testo
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