Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 25 parole aggiunte.

tolto: Se nel patrimonio del fallito non vi ha disponibilita', il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese, mediante decreto del giudice delegato, e per il rimborso ha privilegio, nel grado accordato alle spese di giustizia.aggiunto: Codice di commercio-art. 904 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art904 · fonte del testo