Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

tolto: 1. Si procede avanti il pretore;

tolto: 2. Non sono necessari gli annunzi nei giornali;

tolto: 3. Non vi e' obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente e' tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

tolto: Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.aggiunto: Codice di commercio-art. 888 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art888 · fonte del testo