Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorita' giudiziaria, avanti la quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio e' eletto.
tolto: Il precetto deve essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; puo' essere notificato al capitano, se il credito e' privilegiato sulla nave.
tolto: Il precetto diventa inefficace, trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi e' opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente, o dal giorno in cui l'opposizione e' perente.aggiunto: Codice di commercio-art. 874 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art874 · fonte del testo
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