Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorche' la causa non sia di sua competenza, puo' dare i provvedimenti temporanei che stima opportuni, rimettendo le parti davanti la autorita' giudiziaria competente.
tolto: Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore.aggiunto: Codice di commercio-art. 861 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art861 · fonte del testo
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