Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 196 parole tolte, 25 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

tolto: 1. Di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

tolto: 2. Delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benche' ottenuto per crediti civili;

tolto: 3. Delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori, o i rappresentanti, i viaggiatori di commercio, i commessi o altri dipendenti di negozio, che derivano dai fatti del commercio a cui sono preposti;

tolto: 4. Delle azioni ai suddetti spettanti verso i loro preponenti, nei limiti suddetti;

tolto: 5. Delle azioni del passeggiero contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiero;

tolto: 6. Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni spettanti a questi contro l'impresario;

tolto: 7. Delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 8. Di tutto cio' che riguarda i fallimenti, secondo le disposizioni del libro III di questo Codice;

tolto: 9. Delle controversie riguardanti la qualita' di commerciante, o l'esistenza di una di societa' commerciale.

tolto: Se la controversia riguarda la qualita' ereditaria, la causa e' rinviata alla giurisdizione civile competente, affinche' sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.aggiunto: Codice di commercio-art. 858 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art858 · fonte del testo