Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: I creditori particolari del socio non possono, finche' dura la societa', far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la societa', sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non e' loro impedito di operare un sequestro su cio' che spettera' al debitore alla fine della societa', ne' di sequestrare e vendere la di lui quota od azione, se si trattera' di societa' con quote od azioni trasmissibili.aggiunto: Codice di commercio-art. 84 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art84 · fonte del testo
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