Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della societa'. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della societa', salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.
tolto: I soci responsabili con limitazione nelle societa', in accomandita e nelle societa' anonime, e gli associati in partecipazione del commerciante fallito, non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorche' per la parte dei fondi da essi conferiti, che possono provare non assorbita dalla quota di perdita che sta a carico loro.aggiunto: Codice di commercio-art. 838 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art838 · fonte del testo
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