Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrita' dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

tolto: Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo per la totalita' dei crediti;

tolto: Se ne hanno riscossa una parte, per la quantita' del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

tolto: Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui sia dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia stato annullato o risolto un concordato.aggiunto: Codice di commercio-art. 833 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art833 · fonte del testo