Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrita' dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:
tolto: Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo per la totalita' dei crediti;
tolto: Se ne hanno riscossa una parte, per la quantita' del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.
tolto: Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui sia dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia stato annullato o risolto un concordato.aggiunto: Codice di commercio-art. 833 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art833 · fonte del testo
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