Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se non consti del consenso di tatti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

tolto: L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

tolto: La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 781.aggiunto: Codice di commercio-art. 819 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art819 · fonte del testo