Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente, secondo il bilancio, ai crediti, per i quali fa prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.
tolto: Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al Tribunale. L'ordinanza del giudice delegato e' provvisoriamente esecutiva.aggiunto: Codice di commercio-art. 799 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art799 · fonte del testo
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