Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia o di amministrazione del fallimento, e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, deve anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento delle somme dovute ai creditori con pegno od altro privilegio, e il resto e' ripartito fra tutti i creditori, in proporzione dei loro crediti verificati.

tolto: A questo fine il curatore deve rimettere ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento, o del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi e' luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi, ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.aggiunto: Codice di commercio-art. 797 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art797 · fonte del testo