Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti, ed i debiti pagati con danaro del marito, e la moglie non puo' preporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'articolo 770.
tolto: La moglie del fallito e' ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su cio' che la moglie potesse ricuperare, secondo le disposizioni dell'articolo 1407 del Codice civile.aggiunto: Codice di commercio-art. 775 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art775 · fonte del testo
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