Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I creditori privilegiati od ipotecari, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalita' dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata, che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.
tolto: Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecari, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.aggiunto: Codice di commercio-art. 765 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art765 · fonte del testo
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