Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il curatore puo' in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, ritirare il pegno a profitto del fallimento, pagando il creditore.

tolto: Puo' anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, ne' il creditore puo' opporsi, fuorche' rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati pegno.

tolto: Se il pegno e' venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto dev'esser dato al curatore.aggiunto: Codice di commercio-art. 760 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art760 · fonte del testo