Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In tutti i casi, nei quali non possa pronunziarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il Tribunale di commercio puo' ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinche', rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la pronunciazione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.
tolto: Il Tribunale di commercio puo' sospendere la definitiva pronunziazione sull'ammessione del credito fino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 682, ed in tal caso determina parimente, se, e per qual somma, il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.aggiunto: Codice di commercio-art. 754 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art754 · fonte del testo
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