Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I crediti non contestati, e quelli che si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento, e il giudice delegato deve fare di cio' annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma, per la quale sono ammessi.
tolto: Se vi e' contestazione, o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione e' riservata fino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore, non intervenuto in persona o mediante mandatario, deve esserne specialmente avvisato dal curatore.aggiunto: Codice di commercio-art. 750 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art750 · fonte del testo
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