Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome, il cognome, o la ditta e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

tolto: Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita, che il credito e' vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore, o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.

tolto: Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui risiede il Tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti, tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del Tribunale.aggiunto: Codice di commercio-art. 748 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art748 · fonte del testo