Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In ogni fallimento, il curatore deve rimettere al giudice delegato entro quindici giorni dall'ingresso nel suo uffizio, una sommaria esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto ristretto dello stato apparente della massa.
tolto: Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con multe, a presentarli nel piu' breve termine possibile.aggiunto: Codice di commercio-art. 744 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art744 · fonte del testo
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