Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il curatore, anche provvisorio, puo' essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, e quella di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non puo' essere interrotto senza danno dei creditori.
tolto: Le forme e le condizioni della vendita e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.
tolto: L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva, ma e' soggetta a richiamo, quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.aggiunto: Codice di commercio-art. 738 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art738 · fonte del testo
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