Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il giudice delegato e' specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

tolto: Egli ordina i provvedimenti urgenti necessari per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare del fallimento; determina le spese, i compensi e le indennita' che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al Tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e puo' proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

tolto: Il Tribunale puo' in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro dei suoi membri.aggiunto: Codice di commercio-art. 715 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art715 · fonte del testo