Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Appartiene al Tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.
tolto: La retribuzione non puo' consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.
tolto: Essa e' pagata frazionatamente al tempo delle successive ripartizioni di attivo fra i creditori, in proporzione di cio' che essi ricevono.aggiunto: Codice di commercio-art. 710 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art710 · fonte del testo
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