Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 162 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Si presumono fatti in frode dei creditori, salva la prova del contrario, e conseguentemente possono essere annullati e dichiarati senza effetto, relativamente alla massa dei creditori, gli atti seguenti avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

tolto: 1. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benche' non ancora dichiarato fallito;

tolto: 2. Gli atti e i contratti commutativi, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;

tolto: 3. I pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, ma eseguiti altrimenti che con danaro od effetti di commercio;

tolto: 4. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

tolto: La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.aggiunto: Codice di commercio-art. 697 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art697 · fonte del testo