Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di pieno diritto.
tolto: Sono anche nulli rispetto alla massa dei creditori:
tolto: 1. Tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;
tolto: 2. I pagamenti di debiti non iscaduti, fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.aggiunto: Codice di commercio-art. 695 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art695 · fonte del testo
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