Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di pieno diritto.

tolto: Sono anche nulli rispetto alla massa dei creditori:

tolto: 1. Tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

tolto: 2. I pagamenti di debiti non iscaduti, fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.aggiunto: Codice di commercio-art. 695 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art695 · fonte del testo