Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore, il Tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.
tolto: In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.
tolto: In nessun caso la data della cessazione dei pagamenti puo' essere determinata ad un tempo di piu' che tre anni anteriore alle date suddette.aggiunto: Codice di commercio-art. 692 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art692 · fonte del testo
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