Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al di lui commercio, sono sospesi per trenta giorni, da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato, di riprendere il possesso dei beni locati; quando egli lo riprenda, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.aggiunto: Codice di commercio-art. 690 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art690 · fonte del testo
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