Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il fallito e' in diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunziata di uffizio, o ad istanza di uno o piu' creditori avanti lo stesso Tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione all'albo del Tribunale.
tolto: Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalita' medesima.
tolto: Il giudizio di opposizione e' promosso in contraddittorio del curatore.aggiunto: Codice di commercio-art. 681 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art681 · fonte del testo
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