Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La dichiarazione di fallimento e' pronunziata dal Tribunale di commercio, nel cui circondario il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.
tolto: Il Tribunale e' investito dell'intiera procedura del fallimento, e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.
tolto: Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto, e dal Codice di procedura civile.aggiunto: Codice di commercio-art. 673 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art673 · fonte del testo
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