Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 416 parole tolte, 25 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegii non sono conservati nel modo seguente:
tolto: 1. Le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;
tolto: 2. Le spese, le indennita' e i premi di salvataggio, ed i salari dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile, o con quelle altre prove, che l'autorita' giudiziaria credera' di ammettere, secondo le circostanze;
tolto: 3. Le tasse di navigazione, con le liquidazioni delle autorita' competenti;
tolto: 4. Il salario del custode, le spese di custodia indicate al numero 4 dell'articolo 663, ed i crediti indicati nel numero 5 dell'articolo 659 e nei numeri 5 e 6 dell'articolo 663, mediante prospetti regolati dal presidente del Tribunale di commercio;
tolto: 5. I salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffizi di amministrazione della marina mercantile; le altre indennita', con la relazione del capitano e con altre prove legali degli avvenimenti, che ne attribuiscono il diritto;
tolto: 6. I crediti per contribuzioni di avarie comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;
tolto: 7. I debiti indicati al numero 8 dell'articolo 659, al numero 6 dell'articolo 661, e al numero 9 dell'articolo 663, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessita' delle spese;
tolto: 8. I premi di assicurazioni, con le polizze di assicurazione, coi buoni o altri titoli sottoscritti dall'assicurato, e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti dei registri di ammessione delle navi all'associazione;
tolto: 9. I danni dovuti ai noleggiatori, con le sentenze che li liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo e' pronunziata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennita' per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresi' mediante cauzione di restituire;
tolto: 10. La vendita della nave, con l'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'articolo 475;
tolto: 11. I crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 659, nel numero 8 dell'articolo 661, e nel numero 13 dell'articolo 663, colle corrispondenti scritture, trascritte ed annotate nel modo prescritto.aggiunto: Codice di commercio-art. 665 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art665 · fonte del testo
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