Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nel caso di urto di navi, avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite, che ne derivano, sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti senza diritto a ripetizione.

tolto: Se l'urto e' avvenuto per colpa commessa a bordo di una delle navi, i danni e le perdite, che ne sono derivati, sono a carico della nave, nella quale la colpa fu commessa. Lo stesso ha luogo per le indennita' dovute in caso di morte o di ferite delle persone, e tali indennita' sono prelevate, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.aggiunto: Codice di commercio-art. 650 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art650 · fonte del testo