Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se il getto non salva la nave, non vi e' luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, ne' al risarcimento del danno sofferto dalle altre.
tolto: Se il getto salva la nave, e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.
tolto: Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.
tolto: Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.aggiunto: Codice di commercio-art. 641 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art641 · fonte del testo
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