Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'assicuratore deve pagare le somme dovute nei termini seguenti:
tolto: In caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli e' notificata la relativa liquidazione.
tolto: In caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.
tolto: L'assicurato pero' deve entro questi termini giustificare il sinistro che da' luogo all'azione di avaria, o all'abbandono.
tolto: Se e' stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato puo' dimandare che la somma sia depositata.aggiunto: Codice di commercio-art. 620 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art620 · fonte del testo
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